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disposizione degli utenti interessati è disponibile on line
il REGOLAMENTO IRRIGUO in formato pdf:

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REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE IRRIGUE - Giugno 2007 |
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1. PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni nel
settore dell’utilizzo dell’acqua di irrigazione degli impianti,
in gestione al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana che provvede, nell’ambito
del proprio comprensorio, alla distribuzione dell’acqua a fini
irrigui. Questo servizio è effettuato attraverso un complesso
sistema di infrastrutture costituito da impianti di sollevamento da falda
freatica (pozzi della Zona Superiore Asciutta) o derivazioni da rogge
superficiali, reti di distribuzione a gravità o in pressione e
manufatti e opere di regolazione in genere.
La distribuzione avviene a scorrimento superficiale e ad aspersione.
Il Consorzio, nella gestione delle risorse idriche, si ispira ai principi
del risparmio idrico e dell’utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili,
oltre a quelli di equità, proporzionalità, solidarietà e
mutualità.
Con la regolazione della distribuzione dell’acqua, il Consorzio
intende perseguire i seguenti obiettivi:
- soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in
conformità ai principi generali sopra enunciati;
- razionalizzare la distribuzione della risorsa
idrica, ottimizzando l’uso delle diverse fonti di approvvigionamento
(falda freatica o derivazioni da rogge superficiali);
- ottimizzare la gestione della distribuzione
irrigua al fine di contenere i costi energetici, razionalizzare l’uso
delle infrastrutture e accrescere l’efficienza del personale impegnato
nel servizio;
- favorire l’adozione, anche da parte dei consorziati,
di misure di conservazione e di risparmio delle risorse idriche;
- soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazioni
sono disponibili e compatibilmente con le esigenze di gestione della
rete e con le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque.
Le manovre inerenti la movimentazione di paratoie e l’attivazione
di impianti di competenza consorziale per la regolazione delle quote
idrometriche e dei flussi finalizzati a garantire idonee portate all’utenza
sono effettuate esclusivamente dal personale consortile, specificatamente
incaricato. Il personale consortile collabora con gli utenti al fine
di ottimizzare il servizio.
Il presente Regolamento disciplina l’adduzione, la distribuzione
e l’esercizio irriguo sui terreni inseriti al catasto irriguo.
Il Consorzio, per l’esercizio delle funzioni di cui sopra, costituisce,
conserva ed aggiorna il catasto relativo al servizio irriguo.
Nel catasto irriguo le proprietà ricadenti nel comprensorio che
beneficiano del servizio irriguo sono registrate con i dati anagrafici
dei rispettivi proprietari, con le indicazioni catastali riportanti foglio,
mappale e superficie servita.
E’ facoltà del Consorzio procedere all’irrigazione
anche a favore di terreni non iscritti nel catasto irriguo, senza pregiudicare
il normale esercizio dell’attività irrigua.
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento le “Norme
disciplinari e sanzioni” che hanno lo scopo di rendere operativo
il Regolamento stesso.
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2. IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO
Art. 1
L’irrigazione dei terreni col sistema “a scorrimento” avviene
su aree denominate “Comizi irrigui”.
Questi sono dotati di una rete di distribuzione irrigua alimentata da
pozzi freatici o da derivazioni da rogge superficiali e costituita da
canali rivestiti in calcestruzzo, canalette prefabbricate o canali in
terra.
Art. 2
L’irrigazione a scorrimento viene esercitata sui terreni iscritti
ai ruoli irrigui inseriti nel catasto irriguo.
Essa, in via di massima, viene attivata dal 15 Maggio al 15 Settembre
di ogni anno solare.
Sulla base dell’andamento meteorologico, sarà facoltà della
Direzione consortile anticipare o posticipare le date sopra indicate,
ovvero sospendere la distribuzione irrigua.
Art. 3
Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di
gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede
alla compilazione degli orari irrigui, con turni stabiliti all’inizio
della stagione.
In base alle richieste dei consorziati del relativo comizio, è possibile,
previa verifica della fattibilità tecnica da parte del personale
consortile, articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse.
Vengono prese in considerazione proposte che possano rendere l’orario
di irrigazione il più possibile aderente alle richieste dei consorziati,
al fine di razionalizzare e migliorare il servizio irriguo.
Nello stabilire gli orari di distribuzione dell’acqua si tiene
conto degli eventuali tempi di percorrenza e di coda, che vengono detratti
dai tempi di utenza degli interessati.
Nei periodi di minor necessità irrigua, compresi nel periodo succitato,
l’acqua può venir distribuita “alla domanda”,
previa richiesta dell’interessato all’acquaiolo consortile
che gestisce l’orario.
Art. 4
Il piano di erogazione dell’acqua è indicato nello “Orario
irriguo” delle utenze il quale ha validità biennale e viene
stampato in duplice copia: una rimane depositata presso il Consorzio
e l’altra consegnata ai singoli utenti.
Ogni 2 anni lo ”Orario irriguo” viene rielaborato tenendo
conto delle volture catastali, dei frazionamenti, degli affranchi, nonché delle
intromissioni ed estromissioni e dei passaggi di categoria. L’orario
irriguo viene inoltre traslato di 6 ore.
L’esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24.
Le eventuali richieste di variazione degli orari devono essere presentate
entro l’anno precedente alla scadenza dell’orario.
Art. 5
Ad ogni consorziato viene consegnato un “Orario irriguo” in
cui sono indicati:
- denominazione del Comizio;
- nominativi della ditta consorziata e relativi riferimenti anagrafici;
- anno/anni di validità dell’orario;
- foglio e mappale di ogni singolo appezzamento;
- superficie del terreno;
- durata dell’orario;
- indicazione della giornata nel mese, dell’ora e minuto di inizio
del turno irriguo;
- indicazione della giornata nel mese, dell’ora e minuto di fine
del turno irriguo.
Per gli impianti pluvirrigui viene indicata anche la portata assegnata
in l/s.
I turni devono essere assolutamente rispettati.
La scheda orario potrà essere ristampata a richiesta del consorziato
che l’avesse smarrita.
Art. 6
La consegna della dotazione irrigua ad ogni proprietà avviene
in uno o più punti detti “bocche di consegna” o “manufatti
di distribuzione”.
L’inizio dell’irrigazione sul fondo del consorziato attraverso
l’apertura della bocca di consegna deve essere quello riportato
nella cartolina irrigua.
Il giorno in cui inizia l’irrigazione, i consorziati sono tenuti
a provvedere che le paratoie delle bocche di consegna, in perfetta manutenzione
e tenuta, siano collocate nei blocchetti di loro spettanza.
Le manovre di chiusura e di apertura delle paratoie da parte dell’utente
per l’approvvigionamento dell’acqua saranno dallo stesso
effettuate con modalità rispettose delle vigenti normative antinfortunistiche
e di sicurezza.
Durante l’attività d’irrigazione il consorziato,
o personale idoneo da lui incaricato, deve sorvegliare e regolare la
distribuzione dell’acqua sugli appezzamenti da irrigare per tutto
il tempo della somministrazione ed è quindi responsabile del regolare
deflusso dell’acqua nei propri terreni.
Il consorziato ha inoltre l’obbligo di mantenere i terreni
opportunamente livellati, procedere alla costruzione delle adacquatrici
necessarie, allo sfalcio degli argini in corrispondenza del proprio fondo
e a contenere l’acqua completamente all’interno della proprietà eventualmente
realizzando temporanei sbarramenti e/o rialzi del terreno.
Al termine dell’orario irriguo e per tutta la durata del periodo
di non utilizzo, i consorziati sono tenuti a mantenere tassativamente
chiuse le bocchette adacquatrici.
Ogni consorziato, nell’ambito del proprio comizio irriguo, ha il
diritto/dovere, durante il proprio orario, di vigilare affinché non
avvengano fughe o sottrazioni d’acqua. Devono essere segnalate
con tempestività al personale di campagna disfunzioni dell’esercizio
irriguo. A tal fine, presso ogni impianto irriguo e presso gli uffici
consortili di zona, durante la stagione irrigua, vengono apposti i numeri
telefonici del personale consorziale di riferimento e gli orari di ricevimento.
Il consorziato risponderà, per quanto sopra, di eventuali danni
provocati a immobili, cose ed a terzi in genere, anche in terreni non
limitrofi al proprio, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità al
riguardo.
Art. 7
E’ fatto divieto di ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso
dell’acqua nei canali consorziali o farla tracimare dagli argini.
Art. 8
Il consorziato ha l’obbligo di segnalare immediatamente al personale
responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione e disfunzione
riscontrati nei manufatti e qualsiasi elemento che possa recare eventuali
danni.
Art. 9
Il consorziato dovrà prelevare l’acqua solo ed esclusivamente
durante l’orario a lui assegnato.
Qualora non usufruisse dell’acqua durante il proprio turno irriguo
non potrà farne uso diverso o cederla a terzi, in quanto l’acqua
non utilizzata sarà gestita unicamente dal personale consortile,
che dovrà in questo caso essere avvertito almeno 48 ore prima.
Art. 10
Il consorziato che non utilizza l’acqua durante il proprio turno
sul fondo riportato nell’orario, non avrà diritto all’irrigazione
su tale fondo prima del turno successivo e di un tanto deve darne informazione
all’acquaiolo. L’acqua resa così libera sarà a
disposizione del Consorzio per le utilizzazioni più opportune.
In nessun caso, comunque, il consorziato potrà distribuire l’acqua
su terreni diversi da quelli riportati nella cartolina irrigua.
Art. 11
Al fine di conseguire le finalità del risparmio idrico ed energetico
l’irrigazione verrà sospesa in caso di precipitazioni consistenti,
in particolare nei comizi serviti da impianti di sollevamento.
In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti
di sorta.
Art. 12
L’interruzione nella distribuzione dell’acqua dovuta a qualsiasi
causa verrà, per quanto possibile, compensata mediante orario
provvisorio redatto in modo che tale perdita sia ripartita il più equamente
possibile fra i consorziati interessati.
Per detta interruzione i consorziati non avranno in nessun caso diritto
ad indennizzi.
Art. 13
Il Consorzio si riserva di modificare i turni di irrigazione qualora
si verifichino restrizioni della disponibilità idrica.
In tali casi il consorziato dovrà sottostare alle disposizioni
relative che gli saranno comunicate con carattere d’urgenza.
In questi casi il Consorzio adotterà opportune misure per la gestione
della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per far
fronte all’emergenza.
Se necessario si provvederà alla riduzione delle quantità di
acqua o alla sospensione dell’erogazione.
Verranno individuate prioritariamente le colture per le quali si prefigurino
condizioni di maggiore sofferenza idrica.
In tali casi i consorziati non potranno pretendere alcun indennizzo o
risarcimento.
Art. 14
E’ facoltà di ogni consorziato chiedere al personale di
campagna modifiche all’orario irriguo trasferendo l’irrigazione
dello stesso periodo da un fondo ad altro fondo limitrofo, sempre però nell’ambito
dei terreni iscritti nel catasto irriguo.
Le richieste potranno essere accolte purché siano tecnicamente
attuabili e non pregiudichino i diritti di altri consorziati.
Art. 15
I consorziati sono tenuti a consentire l’accesso ai propri fondi
ai dipendenti del Consorzio o persone dallo stesso autorizzate, ai loro
mezzi meccanici, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario per
manutenzioni, riparazioni delle opere, impianti e manufatti idraulici,
accertamenti o ispezioni tecniche in genere.
Nei casi in cui per questo motivo vi siano dei danneggiamenti alle colture
ricadenti nelle fasce di rispetto delle reti e dei manufatti irrigui,
i consorziati non potranno pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
Art. 16
E’ facoltà del Consorzio concedere acqua suppletiva (oltre
alla dotazione normale) e straordinaria (per i terreni non iscritti al
catasto irriguo e/o per le somministrazioni d’acqua fuori stagione
irrigua) nel limite consentito dalla disponibilità delle risorse.
L’autorizzazione all’irrigazione suppletiva o straordinaria
sarà accordata, qualora sia tecnicamente possibile, compatibilmente
con la gestione delle infrastrutture.
In entrambi i casi il Consorzio potrà richiedere un contributo
spese per il servizio effettuato.
Art. 17
I prelievi di acqua potranno essere revocati in qualsiasi momento. Il
personale del Consorzio si attiverà tempestivamente per avvertire
il consorziato relativamente alla sospensione del prelievo dell’acqua.
Art. 18
In ottemperanza alle Disposizioni di Polizia Idraulica, elaborate ai
sensi del R.D. n. 368/1904 e sue modifiche ed integrazioni e compatibilmente
con i regolamenti attuativi vigenti delle Amministrazioni locali, è obbligo
del consorziato mantenere completamente libera la fascia di rispetto
delle dorsali irrigue per consentire l’accesso al personale consorziale
per le attività di manutenzione, controllo e gestione.
Art. 19
Le domande di inserimento nel catasto irriguo, di affranco (sospensione
definitiva del servizio irriguo) ed in genere tutte le domande che comportino
modifiche al piano di erogazione normale, dovranno pervenire agli uffici
consortili entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 20
Qualsiasi violazione agli articoli precedenti comporta una diretta responsabilità del
consorziato inadempiente, il quale risponderà sia dei danni diretti
che indiretti conseguenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato
da ogni responsabilità in merito a danni ad immobili, cose ed
a terzi.
Art. 21
Nei casi in cui il Consorzio ravveda la necessità, per motivate
ragioni, di sospendere il servizio irriguo, è possibile l’affranco
d’ufficio. Tale procedura viene approvata dal Consorzio con una
delibera di Deputazione Amministrativa che motiva le ragioni dell’affranco. |
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3. IRRIGAZIONE AD ASPERSIONE
Art. 22
L’irrigazione dei terreni col sistema “ad aspersione” avviene
su aree denominate “Comprensori pluvirrigui”. Questi sono
dotati di una rete di distribuzione costituita da condotte interrate
in pressione e pozzetti di derivazione al servizio dei fondi.
Art. 23
L’irrigazione a pioggia, viene fatta sui terreni e nei tempi previsti
dall’art. 2 del presente Regolamento. 7
Art. 24
A tutti i settori irrigui in cui è suddiviso ogni comprensorio
pluvirriguo è attribuito un “modulo irriguo” corrispondente
alla portata d’acqua derivabile dai pozzetti irrigui, con attrezzature
proprie, alla pressione di impianto. La portata complessiva di impianto è determinata,
considerato che all’interno di ogni settore l’esercizio irriguo è turnato
24 ore su 24, come prodotto del modulo irriguo per il numero di settori.
La superficie irrigata per ogni turno, in ciascun settore, è quella
sottesa dal modulo irriguo di impianto. Ogni consorziato con le proprie
attrezzature deve rispettare gli elementi caratteristici del modulo irriguo
(portata e prevalenza) di ciascuno comprensorio pluvirriguo. E’ fatto
divieto di impiegare attrezzature in cui il prelievo degli irrigatori
non soddisfi le condizioni di portata e prevalenza imposte. Ogni impianto
aziendale dovrà essere preventivamente autorizzato dal personale
consortile.
Art. 25
L’acqua in pressione viene consegnata al consorziato tramite gli
idranti di consegna. Questi ultimi possono anche non ricadere sul fondo
interessato all’irrigazione ma a confine o su fondo limitrofo.
In tali casi i consorziati coinvolti hanno l’obbligo di consentire
il passaggio a terzi sui propri fondi ai fini dell’esercizio irriguo
e la eventuale posa di attrezzature irrigue per l’allacciamento
all’idrante di consegna. Il consorziato deve posizionare tali attrezzature
in modo da non arrecare danno alle lavorazioni e ai raccolti delle proprietà attraversate.
Art. 26
Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di
gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede
alla compilazione degli orari di irrigazione il cui turno è specifico
per ogni comprensorio pluvirriguo. In base alle richieste dei consorziati
sarà possibile, previa verifica della fattibilità tecnica,
articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse e quindi usufruire
del servizio “a domanda”. In ogni caso per colture specializzate
e/o per esigenze particolari è possibile articolare l’orario
già assegnato secondo modalità diverse e tali da soddisfare,
nei limiti della fattibilità tecnica, la richiesta del consorziato.
Art. 27
Il piano di erogazione dell’acqua è indicato nello “Orario
irriguo” delle utenze, il quale ha validità biennale e viene
stampato in duplice copia: una rimane depositata presso il Consorzio
e l’altra consegnata ai singoli utenti. Ogni 2 anni lo ”Orario
irriguo” viene rielaborato tenendo conto delle volture catastali,
dei frazionamenti, degli affranchi, nonché delle intromissioni
ed estromissioni e passaggi di categoria. L’orario irriguo viene
inoltre traslato di 6 ore. 8 Vengono prese in considerazione proposte
che possano rendere l’orario di irrigazione il più possibile
aderente alle richieste dei consorziati, al fine di razionalizzare e
migliorare il servizio irriguo. L’esercizio irriguo è turnato
24 ore su 24. Le eventuali richieste di variazione degli orari devono
essere presentate entro l’anno precedente alla scadenza dell’orario.
Art. 28
Ad ogni consorziato viene consegnato un “Orario irriguo” in
cui sono indicati i turni e gli orari di competenza e tutte le informazioni
relative al comprensorio pluvirriguo già indicate all’art.
5 del presente regolamento. Nulla viene consegnato nel caso in cui si
utilizzi l’impianto irriguo “alla domanda”.
Art. 29
I consorziati dovranno assicurare che la distribuzione dell’acqua
sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto
il tempo della somministrazione, da loro stessi o da personale idoneo
da essi incaricato. Il giorno in cui ha inizio l’irrigazione i
consorziati sono tenuti a verificare la chiusura delle proprie attrezzature
di impianto. Le manovre di attacco e stacco dalle prese di consegna da
parte dell’utente, per l’approvvigionamento dell’acqua
necessaria al proprio fondo, saranno dallo stesso effettuate con modalità rispettose
delle vigenti normative antinfortunistiche e di sicurezza, sollevando
in tal modo il Consorzio da ogni responsabilità. Il consorziato,
inoltre, deve assicurare l’assenza di dispersioni d’acqua
dalle proprie attrezzature ed il prelievo della quantità d’acqua
corrispondente al modulo irriguo di competenza. A tal fine, presso ogni
impianto irriguo e presso gli uffici consortili di zona, durante la stagione
irrigua, vengono apposti i numeri telefonici del personale consorziale
di riferimento e gli orari di ricevimento.
Art. 30
E’ fatto divieto di modificare in qualsiasi modo il deflusso dell’acqua
nelle tubazioni consorziali. Non possono essere esercitate manovre sugli
organi di sezionamento delle tubazioni principali della rete. E’ fatto
divieto di manomettere in qualunque modo la funzionalità della
rete del comprensorio pluvirriguo intervenendo sugli organi di intercettazione,
derivazione e scarico. Tali operazioni devono essere effettuate esclusivamente
da personale consortile specificatamente incaricato. Il consorziato ha
l’obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile
del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione e perdita
riscontrati nei manufatti e qualsiasi elemento che possa arrecare eventuali
danni. 9
Art. 31
Al fine di conseguire le finalità del risparmio idrico ed energetico
l’irrigazione verrà sospesa in caso di precipitazioni consistenti.
In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti
di sorta.
Art. 32
Al di fuori del periodo della stagione irrigua, possono essere soddisfatte
richieste specifiche di utilizzo dell’acqua irrigua per pratiche
connesse alle attività colturali. Tali richieste dovranno pervenire
al Consorzio con tempestività al fine di verificare la possibilità di
soddisfare le richieste stesse compatibilmente con le esigenze di impianto
e con la disponibilità idrica. In questo caso il Consorzio potrà richiedere
un contributo spese per il servizio effettuato.
Art. 33
Per quanto riguarda i terreni irrigati ad aspersione si richiamano
integralmente gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del
presente Regolamento.
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4. NORME DISCIPLINARI E SANZIONI
Art. 34
Per tutti i canali, condotti, manufatti ed ogni altra opera consorziale,
esistenti su aree di pertinenza consorziale o su opere gravate soltanto
da servitù d’acquedotto e/o di transito, è vietato
qualunque fatto od opera, attività od uso che possa alterarne
lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza dell’uso
a cui sono destinati i condotti, gli argini, le ripe, le scarpate o banchine
e le loro accessioni, nonché i manufatti ed ogni opera relativa.
Art. 35
Nei canali consorziali e nelle relative fasce di rispetto è espressamente
vietato:
- nuotare o bagnarsi;
- derivare acqua con qualsiasi mezzo, se non autorizzati;
- gettare materiali o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere;
- depositare od asportare materiali;
- alterare con qualsiasi mezzo il livello dell’acqua;
- manomettere le paratoie, i meccanismi e tutte le altre opere di regolazione;
- chiudere od ostacolare con siepi, cancelli od in altro modo il libero
passaggio al personale consorziale o a persone espressamente delegate,
lungo le banchine dei canali, lungo i condotti consorziali e lungo
le fasce di pertinenza;
- scaricare acque di qualsiasi natura nei canali consorziali, se non
espressamente autorizzati.
Art. 36
I responsabili di danneggiamento delle opere consorziali verranno segnalati
all’Autorità Giudiziaria e saranno obbligati al risarcimento
delle spese di riparazione e degli eventuali danni derivanti a terzi.
Art. 37
I consorziati sono ritenuti responsabili della buona conservazione degli
idranti e dei relativi pozzetti di contenimento, delle bocche di consegna
e di tutti gli altri accessori o manufatti ubicati nel proprio fondo.
Eventuali danni dovuti, in particolare, ad urti di macchine operatrici
agricole, saranno direttamente addebitati al consorziato che li ha provocati.
Art. 38
Eventuali canali privati o condotte interrate private dovranno essere
mantenute ed espurgate dal consorziato/utente interessato.
Art. 39
E’ vietato attingere abusivamente acqua da canali o da condotte
consorziali o praticare l’irrigazione senza il dovuto consenso
dell’Amministrazione Consortile. Dovranno essere osservate, oltre
alle norme statutarie, il presente Regolamento e altre disposizioni che
l’Amministrazione stessa si riserva di emanare.
Art. 40
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il Consorzio si riserva
di non concedere l’acqua di irrigazione, in via di fatto e senza
necessità di adottare specifici atti formali, in caso di canali
e/o terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione
ovvero per qualsiasi altra ragione che possa essere causa di consumo
ingiustificato ed eccessivo di acqua.
Art. 41
Gli attingimenti mediante appostamenti mobili, siano essi sifoni, pompe
o altri sistemi potranno avvenire solo se preventivamente autorizzati
dal personale consortile. I prelievi d’acqua dovranno essere effettuati
senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti consorziali e posizionati
in modo tale da consentire l’accesso ai manufatti e agli argini
dei canali.
Art. 42
E’ proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri
di efficienza e funzionalità dei manufatti consorziali e delle
relative apparecchiature, insistenti su aree di proprietà del
Consorzio o soltanto asservite ai medesimi. Resta perciò espressamente
vietata:
- l’esecuzione di lavori che danneggino le infrastrutture consortili
e/o di opere e azioni che comportino un impedimento al flusso delle
acque e/o un innalzamento delle quote idrometriche;
- la collocazione di piante che in qualsiasi modo possono recare danno
agli impianti;
- la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione
delle acque;
- il mancato rispetto, comunque, delle norme sanitarie ed idrauliche
in proposito.
Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della
rete per fatto, colpa o dolo dei consorziati o di terzi sarà perseguito
a norma di legge.
Il consorziato ha l’obbligo di segnalare immediatamente al personale
responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione,
riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento
che possa recare danno alla migliore ufficiosità della rete medesima.
Art. 43
Il consorziato utente è tenuto:
- ad seguire le disposizioni impartite dal Consorzio per la sistemazione
ed adattamento dei canali e terreni irrigui. In caso di recidiva o
di persistente rifiuto, il Consorzio potrà eseguire le opere
necessarie, ponendo le spese a carico dell’utente;
- ad osservare le disposizioni del personale consortile relative alla
condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque con divieto
di impedirne o ritardarne l’esecuzione conseguente;
- a non alterare in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo o titolo,
gli edifici, gli alvei, le sponde dei canali principali, secondari,
di scarico ed in genere ogni altra opera afferente direttamente o indirettamente
l’irrigazione e lo scolo e a non manomettere le paratoie di regolazione;
- a non sottrarre o derivare, a profitto proprio o di altri, acque
vive o di scarico defluenti lungo i canali consorziali o le canalette
adacquatrici;
- a non operare o a non favorire in qualsiasi modo la dispersione o
la deviazione d’acqua a danno del Consorzio o degli utenti;
- a non violare in qualunque modo le disposizioni del presente
Regolamento.
In ogni caso, qualsiasi atto doloso o colposo commesso dal consorziato
o dall’utente che cagioni danno al Consorzio stesso od a terzi,
avrà come conseguenza il risarcimento del danno arrecato.
Tale norma si applica anche in caso di sottrazione od emungimento d’acqua.
In caso di azione penale, il Consorzio potrà costituirsi parte
civile, qualora non sia stato risarcito dei danni.
Art. 44
Nei comprensori irrigati per aspersione è fatto divieto assoluto:
- di utilizzare l’acqua fuori dell’orario di propria competenza,
salvo espressa autorizzazione;
- di impiegare irrigatori, che per caratteristiche di portata o numero,
eroghino una portata superiore a quella di competenza;
- di alterare in ogni modo gli irrigatori;
- di rilancio d’acqua
con apparecchiature aventi portata e pressioni superiori a quelle di
competenza;
- di utilizzare comunque l’acqua a scorrimento;
- di utilizzare
l’acqua per scopi diversi da quello irriguo,
salvo espressa autorizzazione;
- di utilizzare ali piovane fuori dall’ambito
territoriale del comprensorio di competenza;
- di negare il passaggio
dell’ala piovana e dei relativi operatori
attraverso il proprio fondo, a favore di utenti che non abbiano idranti
di presa nel loro fondo o quando questi siano eccessivamente lontani
rispetto al terreno da servire;
- di impiegare il materiale mobile di
proprietà del Consorzio
senza l’osservanza delle comuni regole di ordinaria diligenza
atte ad una buona conservazione del materiale stesso.
Gli atti e i fatti vietati sono considerati atti e fatti che turbano
la disciplina, l’ordine ed i diritti degli altri consorziati e,
sotto questo profilo, i responsabili sono passibili del pagamento di
un rimborso spese definito dalla Deputazione Amministrativa per oneri
di vigilanza ed accertamento.
Ogni consorziato/utente è responsabile delle infrazioni commesse
nel suo fondo, a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni
vengono commesse dai suoi famigliari o da terzi comunque da lui dipendenti
o aventi con lui rapporti inerenti al fondo.
Nei casi in cui l’infrazione possa essere configurata quale reato
di furto d’acqua, deviazione di acque e modificazione dello stato
dei luoghi, inondazione, il responsabile potrà essere denunciato
all’Autorità Giudiziaria.
Art. 45
I responsabili delle infrazioni di seguito riassunte:
Comprensori irrigati a scorrimento:
- inosservanza del turno irriguo;
- aratura argini dei canali e viabilità che comprometta l’esercizio
irriguo;
Comprensori irrigati a pioggia:
- inosservanza del turno irriguo;
- irrigazione con portata e pressioni superiori a quelle di competenza
(boccagli, numero di irrigatori, rilancio);
- irrigazione con prelievo a scorrimento dalla rete pluvirrigua;
- aratura delle strade che comprometta l’esercizio irriguo;
sono passibili del pagamento di un rimborso spese definito dalla Deputazione
Amministrativa per oneri di vigilanza ed accertamento.
Nei casi in cui l’infrazione possa essere configurata quale reato
di furto d’acqua, deviazione di acque e modificazione dello stato
dei luoghi, inondazioni, ecc., il responsabile potrà essere denunciato
all’Autorità Giudiziaria.
Art. 46
Il consorziato/utente sarà responsabile di ogni danno arrecato
al Consorzio, ai consorziati o a terzi, per la mancata osservanza del
presente Regolamento o comunque delle disposizioni impartite dal personale
consortile.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni
del Codice Civile, quelle del Regio Decreto 8 Maggio 1904 n° 368,
del R.D. 25 Luglio 1904 n° 523, sulla bonifica integrale di cui al
Regio Decreto 13 Febbraio 1933 n°215 e tutte le altre disposizioni,
leggi e regolamenti in quanto applicabili.
Art. 47
Il presente regolamento è stato elaborato secondo le disposizioni
emanate dagli Organi nazionali preposti alla gestione della crisi idrica.
Il presente regolamento ha immediata attuazione e viene affisso all’albo
e pubblicato sul sito consorziali. Il personale del Consorzio è a
disposizione degli utenti per eventuali chiarimenti. |
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