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Il consorzio in cifre

 

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  REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE IRRIGUE - Giugno 2007  

 

1. PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni nel settore dell’utilizzo dell’acqua di irrigazione degli impianti, in gestione al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana che provvede, nell’ambito del proprio comprensorio, alla distribuzione dell’acqua a fini irrigui. Questo servizio è effettuato attraverso un complesso sistema di infrastrutture costituito da impianti di sollevamento da falda freatica (pozzi della Zona Superiore Asciutta) o derivazioni da rogge superficiali, reti di distribuzione a gravità o in pressione e manufatti e opere di regolazione in genere.
La distribuzione avviene a scorrimento superficiale e ad aspersione.
Il Consorzio, nella gestione delle risorse idriche, si ispira ai principi del risparmio idrico e dell’utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili, oltre a quelli di equità, proporzionalità, solidarietà e mutualità.
Con la regolazione della distribuzione dell’acqua, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:
-    soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in conformità ai principi generali sopra enunciati;
-     razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l’uso delle diverse fonti di approvvigionamento (falda freatica o derivazioni da rogge superficiali);
-     ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di contenere i costi energetici, razionalizzare l’uso delle infrastrutture e accrescere l’efficienza del personale impegnato nel servizio;
-    favorire l’adozione, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione e di risparmio delle risorse idriche;
-    soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazioni sono disponibili e compatibilmente con le esigenze di gestione della rete e con le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque.
Le manovre inerenti la movimentazione di paratoie e l’attivazione di impianti di competenza consorziale per la regolazione delle quote idrometriche e dei flussi finalizzati a garantire idonee portate all’utenza sono effettuate esclusivamente dal personale consortile, specificatamente incaricato. Il personale consortile collabora con gli utenti al fine di ottimizzare il servizio.
Il presente Regolamento disciplina l’adduzione, la distribuzione e l’esercizio irriguo sui terreni inseriti al catasto irriguo.
Il Consorzio, per l’esercizio delle funzioni di cui sopra, costituisce, conserva ed aggiorna il catasto relativo al servizio irriguo.
Nel catasto irriguo le proprietà ricadenti nel comprensorio che beneficiano del servizio irriguo sono registrate con i dati anagrafici dei rispettivi proprietari, con le indicazioni catastali riportanti foglio, mappale e superficie servita.
E’ facoltà del Consorzio procedere all’irrigazione anche a favore di terreni non iscritti nel catasto irriguo, senza pregiudicare il normale esercizio dell’attività irrigua.
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento le “Norme disciplinari e sanzioni” che hanno lo scopo di rendere operativo il Regolamento stesso.

 

 
 

2. IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO

Art. 1

L’irrigazione dei terreni col sistema “a scorrimento” avviene su aree denominate “Comizi irrigui”.
Questi sono dotati di una rete di distribuzione irrigua alimentata da pozzi freatici o da derivazioni da rogge superficiali e costituita da canali rivestiti in calcestruzzo, canalette prefabbricate o canali in terra.

Art. 2

L’irrigazione a scorrimento viene esercitata sui terreni iscritti ai ruoli irrigui inseriti nel catasto irriguo.
Essa, in via di massima, viene attivata dal 15 Maggio al 15 Settembre di ogni anno solare.
Sulla base dell’andamento meteorologico, sarà facoltà della Direzione consortile anticipare o posticipare le date sopra indicate, ovvero sospendere la distribuzione irrigua.

Art. 3

Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari irrigui, con turni stabiliti all’inizio della stagione.
In base alle richieste dei consorziati  del relativo comizio, è possibile, previa verifica della fattibilità tecnica da parte del personale consortile, articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse.
Vengono prese in considerazione proposte che possano rendere l’orario di irrigazione il più possibile aderente alle richieste dei consorziati, al fine di razionalizzare e migliorare il servizio irriguo.
Nello stabilire gli orari di distribuzione dell’acqua si tiene conto degli eventuali tempi di percorrenza e di coda, che vengono detratti dai tempi di utenza degli interessati.
Nei periodi di minor necessità irrigua, compresi nel periodo succitato, l’acqua può venir distribuita “alla domanda”, previa richiesta dell’interessato all’acquaiolo consortile che gestisce l’orario.

Art. 4

Il piano di erogazione dell’acqua è indicato nello “Orario irriguo” delle utenze il quale ha validità biennale e viene stampato in duplice copia: una rimane depositata presso il Consorzio e l’altra consegnata ai singoli utenti.
Ogni 2 anni lo ”Orario irriguo” viene rielaborato tenendo conto delle volture catastali, dei frazionamenti, degli affranchi, nonché delle intromissioni ed estromissioni e dei passaggi di categoria. L’orario irriguo viene inoltre traslato di 6 ore.
L’esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24.
Le eventuali richieste di variazione degli orari devono essere presentate entro l’anno precedente alla scadenza dell’orario.

Art. 5

Ad ogni consorziato viene consegnato un “Orario irriguo” in cui sono indicati:

  1. denominazione del Comizio;
  2. nominativi della ditta consorziata e relativi riferimenti anagrafici;
  3. anno/anni di validità dell’orario;
  4. foglio e mappale di ogni singolo appezzamento;
  5. superficie del terreno;
  6. durata dell’orario;
  7. indicazione della giornata nel mese, dell’ora e minuto di inizio del turno irriguo;
  8. indicazione della giornata nel mese, dell’ora e minuto di fine del turno irriguo.

Per gli impianti pluvirrigui viene indicata anche la portata assegnata in l/s.
I turni devono essere assolutamente rispettati.
La scheda orario potrà essere ristampata a richiesta del consorziato che l’avesse smarrita.

Art. 6

La consegna della dotazione irrigua ad ogni proprietà avviene in uno o più punti detti “bocche di consegna” o “manufatti di distribuzione”.
L’inizio dell’irrigazione sul fondo del consorziato attraverso l’apertura della bocca di consegna deve essere quello riportato nella cartolina irrigua.
Il giorno in cui inizia l’irrigazione, i consorziati sono tenuti a provvedere che le paratoie delle bocche di consegna, in perfetta manutenzione e tenuta, siano collocate nei blocchetti di loro spettanza.
Le manovre di chiusura e di apertura delle paratoie da parte dell’utente per l’approvvigionamento dell’acqua saranno dallo stesso effettuate con modalità rispettose delle vigenti normative antinfortunistiche e di sicurezza.
Durante l’attività d’irrigazione il consorziato, o personale idoneo da lui incaricato, deve sorvegliare e regolare la distribuzione dell’acqua sugli appezzamenti da irrigare per tutto il tempo della somministrazione ed è quindi responsabile del regolare deflusso dell’acqua nei propri terreni.
Il consorziato ha inoltre l’obbligo di  mantenere i terreni opportunamente livellati, procedere alla costruzione delle adacquatrici necessarie, allo sfalcio degli argini in corrispondenza del proprio fondo e a contenere l’acqua completamente all’interno della proprietà eventualmente realizzando temporanei sbarramenti e/o rialzi del terreno.
Al termine dell’orario irriguo e per tutta la durata del periodo di non utilizzo, i consorziati sono tenuti a mantenere tassativamente chiuse le bocchette adacquatrici.
Ogni consorziato, nell’ambito del proprio comizio irriguo, ha il diritto/dovere, durante il proprio orario, di vigilare affinché non avvengano fughe o sottrazioni d’acqua. Devono essere segnalate con tempestività al personale di campagna disfunzioni dell’esercizio irriguo. A tal fine, presso ogni impianto irriguo e presso gli uffici consortili di zona, durante la stagione irrigua, vengono apposti i numeri telefonici del personale consorziale di riferimento e gli orari di ricevimento. Il consorziato risponderà, per quanto sopra, di eventuali danni provocati a immobili, cose ed a terzi in genere, anche in terreni non limitrofi al proprio, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 7

E’ fatto divieto di ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso dell’acqua nei canali consorziali o farla tracimare dagli argini.

Art. 8

Il consorziato ha l’obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione e disfunzione riscontrati nei manufatti e qualsiasi elemento che possa recare eventuali danni.

Art. 9

Il consorziato dovrà prelevare l’acqua solo ed esclusivamente durante l’orario a lui assegnato.
Qualora non usufruisse dell’acqua durante il proprio turno irriguo non potrà farne uso diverso o cederla a terzi, in quanto l’acqua non utilizzata sarà gestita unicamente dal personale consortile, che dovrà in questo caso essere avvertito almeno 48 ore prima.

Art. 10

Il consorziato che non utilizza l’acqua durante il proprio turno sul fondo riportato nell’orario, non avrà diritto all’irrigazione su tale fondo prima del turno successivo e di un tanto deve darne informazione all’acquaiolo. L’acqua resa così libera sarà a disposizione del Consorzio per le utilizzazioni più opportune.
In nessun caso, comunque, il consorziato potrà distribuire l’acqua su terreni diversi da quelli riportati nella cartolina irrigua.

Art. 11

Al fine di conseguire le finalità del risparmio idrico ed energetico l’irrigazione verrà sospesa in caso di precipitazioni consistenti, in particolare nei comizi serviti da impianti di sollevamento.
In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 12

L’interruzione nella distribuzione dell’acqua dovuta a qualsiasi causa verrà, per quanto possibile, compensata mediante orario provvisorio redatto in modo che tale perdita sia ripartita il più equamente possibile fra i consorziati interessati.
Per detta interruzione i consorziati non avranno in nessun caso diritto ad indennizzi.

 Art. 13

Il Consorzio si riserva di modificare i turni di irrigazione qualora si verifichino restrizioni della disponibilità idrica.
In tali casi il consorziato dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate con carattere d’urgenza.
In questi casi il Consorzio adotterà opportune misure per la gestione della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per far fronte all’emergenza.
Se necessario si provvederà alla riduzione delle quantità di acqua o alla sospensione dell’erogazione.
Verranno individuate prioritariamente le colture per le quali si prefigurino condizioni di maggiore sofferenza idrica.
In tali casi i consorziati non potranno pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 14

E’ facoltà di ogni consorziato chiedere al personale di campagna modifiche all’orario irriguo trasferendo l’irrigazione dello stesso periodo da un fondo ad altro fondo limitrofo, sempre però nell’ambito dei terreni iscritti nel catasto irriguo.
Le richieste potranno essere accolte purché siano tecnicamente attuabili e non pregiudichino i diritti di altri consorziati.

Art. 15

I consorziati sono tenuti a consentire l’accesso ai propri fondi ai dipendenti del Consorzio o persone dallo stesso autorizzate, ai loro mezzi meccanici, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni delle opere, impianti e manufatti idraulici, accertamenti o ispezioni tecniche in genere.
Nei casi in cui per questo motivo vi siano dei danneggiamenti alle colture ricadenti nelle fasce di rispetto delle reti e dei manufatti irrigui, i consorziati non potranno pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 16

E’ facoltà del Consorzio concedere acqua suppletiva (oltre alla dotazione normale) e straordinaria (per i terreni non iscritti al catasto irriguo e/o per le somministrazioni d’acqua fuori stagione irrigua) nel limite consentito dalla disponibilità delle risorse.
L’autorizzazione all’irrigazione suppletiva o straordinaria sarà accordata, qualora sia tecnicamente possibile, compatibilmente con la gestione delle infrastrutture.
In entrambi i casi il Consorzio potrà richiedere un contributo spese per il servizio effettuato.

Art. 17

I prelievi di acqua potranno essere revocati in qualsiasi momento. Il personale del Consorzio si attiverà tempestivamente per avvertire il consorziato relativamente alla sospensione del prelievo dell’acqua.

Art. 18

In ottemperanza alle Disposizioni di Polizia Idraulica, elaborate ai sensi del R.D. n. 368/1904 e sue modifiche ed integrazioni e compatibilmente con i regolamenti attuativi vigenti delle Amministrazioni locali, è obbligo del consorziato mantenere completamente libera la fascia di rispetto delle dorsali irrigue per consentire l’accesso al personale consorziale per le attività di manutenzione, controllo e gestione.

Art. 19

Le domande di inserimento nel catasto irriguo, di affranco (sospensione definitiva del servizio irriguo) ed in genere tutte le domande che comportino modifiche al piano di erogazione normale, dovranno pervenire agli uffici consortili entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 20

Qualsiasi violazione agli articoli precedenti comporta una diretta responsabilità del consorziato inadempiente, il quale risponderà sia dei danni diretti che indiretti conseguenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità in merito a danni ad immobili, cose ed a terzi.

Art. 21

Nei casi in cui il Consorzio ravveda la necessità, per motivate ragioni, di sospendere il servizio irriguo, è possibile l’affranco d’ufficio. Tale procedura viene approvata dal Consorzio con una delibera di Deputazione Amministrativa che motiva le ragioni dell’affranco.

 
 

3. IRRIGAZIONE AD ASPERSIONE

Art. 22

L’irrigazione dei terreni col sistema “ad aspersione” avviene su aree denominate “Comprensori pluvirrigui”. Questi sono dotati di una rete di distribuzione costituita da condotte interrate in pressione e pozzetti di derivazione al servizio dei fondi.

Art. 23

L’irrigazione a pioggia, viene fatta sui terreni e nei tempi previsti dall’art. 2 del presente Regolamento. 7

Art. 24

A tutti i settori irrigui in cui è suddiviso ogni comprensorio pluvirriguo è attribuito un “modulo irriguo” corrispondente alla portata d’acqua derivabile dai pozzetti irrigui, con attrezzature proprie, alla pressione di impianto. La portata complessiva di impianto è determinata, considerato che all’interno di ogni settore l’esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24, come prodotto del modulo irriguo per il numero di settori. La superficie irrigata per ogni turno, in ciascun settore, è quella sottesa dal modulo irriguo di impianto. Ogni consorziato con le proprie attrezzature deve rispettare gli elementi caratteristici del modulo irriguo (portata e prevalenza) di ciascuno comprensorio pluvirriguo. E’ fatto divieto di impiegare attrezzature in cui il prelievo degli irrigatori non soddisfi le condizioni di portata e prevalenza imposte. Ogni impianto aziendale dovrà essere preventivamente autorizzato dal personale consortile.

Art. 25

L’acqua in pressione viene consegnata al consorziato tramite gli idranti di consegna. Questi ultimi possono anche non ricadere sul fondo interessato all’irrigazione ma a confine o su fondo limitrofo. In tali casi i consorziati coinvolti hanno l’obbligo di consentire il passaggio a terzi sui propri fondi ai fini dell’esercizio irriguo e la eventuale posa di attrezzature irrigue per l’allacciamento all’idrante di consegna. Il consorziato deve posizionare tali attrezzature in modo da non arrecare danno alle lavorazioni e ai raccolti delle proprietà attraversate.

Art. 26

Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari di irrigazione il cui turno è specifico per ogni comprensorio pluvirriguo. In base alle richieste dei consorziati sarà possibile, previa verifica della fattibilità tecnica, articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse e quindi usufruire del servizio “a domanda”. In ogni caso per colture specializzate e/o per esigenze particolari è possibile articolare l’orario già assegnato secondo modalità diverse e tali da soddisfare, nei limiti della fattibilità tecnica, la richiesta del consorziato.

Art. 27

Il piano di erogazione dell’acqua è indicato nello “Orario irriguo” delle utenze, il quale ha validità biennale e viene stampato in duplice copia: una rimane depositata presso il Consorzio e l’altra consegnata ai singoli utenti. Ogni 2 anni lo ”Orario irriguo” viene rielaborato tenendo conto delle volture catastali, dei frazionamenti, degli affranchi, nonché delle intromissioni ed estromissioni e passaggi di categoria. L’orario irriguo viene inoltre traslato di 6 ore. 8 Vengono prese in considerazione proposte che possano rendere l’orario di irrigazione il più possibile aderente alle richieste dei consorziati, al fine di razionalizzare e migliorare il servizio irriguo. L’esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24. Le eventuali richieste di variazione degli orari devono essere presentate entro l’anno precedente alla scadenza dell’orario.

Art. 28

Ad ogni consorziato viene consegnato un “Orario irriguo” in cui sono indicati i turni e gli orari di competenza e tutte le informazioni relative al comprensorio pluvirriguo già indicate all’art. 5 del presente regolamento. Nulla viene consegnato nel caso in cui si utilizzi l’impianto irriguo “alla domanda”.

Art. 29

I consorziati dovranno assicurare che la distribuzione dell’acqua sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro stessi o da personale idoneo da essi incaricato. Il giorno in cui ha inizio l’irrigazione i consorziati sono tenuti a verificare la chiusura delle proprie attrezzature di impianto. Le manovre di attacco e stacco dalle prese di consegna da parte dell’utente, per l’approvvigionamento dell’acqua necessaria al proprio fondo, saranno dallo stesso effettuate con modalità rispettose delle vigenti normative antinfortunistiche e di sicurezza, sollevando in tal modo il Consorzio da ogni responsabilità. Il consorziato, inoltre, deve assicurare l’assenza di dispersioni d’acqua dalle proprie attrezzature ed il prelievo della quantità d’acqua corrispondente al modulo irriguo di competenza. A tal fine, presso ogni impianto irriguo e presso gli uffici consortili di zona, durante la stagione irrigua, vengono apposti i numeri telefonici del personale consorziale di riferimento e gli orari di ricevimento.

Art. 30

E’ fatto divieto di modificare in qualsiasi modo il deflusso dell’acqua nelle tubazioni consorziali. Non possono essere esercitate manovre sugli organi di sezionamento delle tubazioni principali della rete. E’ fatto divieto di manomettere in qualunque modo la funzionalità della rete del comprensorio pluvirriguo intervenendo sugli organi di intercettazione, derivazione e scarico. Tali operazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale consortile specificatamente incaricato. Il consorziato ha l’obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione e perdita riscontrati nei manufatti e qualsiasi elemento che possa arrecare eventuali danni. 9

Art. 31

Al fine di conseguire le finalità del risparmio idrico ed energetico l’irrigazione verrà sospesa in caso di precipitazioni consistenti. In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 32

Al di fuori del periodo della stagione irrigua, possono essere soddisfatte richieste specifiche di utilizzo dell’acqua irrigua per pratiche connesse alle attività colturali. Tali richieste dovranno pervenire al Consorzio con tempestività al fine di verificare la possibilità di soddisfare le richieste stesse compatibilmente con le esigenze di impianto e con la disponibilità idrica. In questo caso il Consorzio potrà richiedere un contributo spese per il servizio effettuato.

Art. 33

Per quanto riguarda i terreni irrigati ad aspersione si richiamano integralmente gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente Regolamento.

 

 
 

4. NORME DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 34

Per tutti i canali, condotti, manufatti ed ogni altra opera consorziale, esistenti su aree di pertinenza consorziale o su opere gravate soltanto da servitù d’acquedotto e/o di transito, è vietato qualunque fatto od opera, attività od uso che possa alterarne lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza dell’uso a cui sono destinati i condotti, gli argini, le ripe, le scarpate o banchine e le loro accessioni, nonché i manufatti ed ogni opera relativa.

Art. 35

Nei canali consorziali e nelle relative fasce di rispetto è espressamente vietato:

  1. nuotare o bagnarsi;
  2. derivare acqua con qualsiasi mezzo, se non autorizzati;
  3. gettare materiali o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere;
  4. depositare od asportare materiali;
  5. alterare con qualsiasi mezzo il livello dell’acqua;
  6. manomettere le paratoie, i meccanismi e tutte le altre opere di regolazione;
  7. chiudere od ostacolare con siepi, cancelli od in altro modo il libero passaggio al personale consorziale o a persone espressamente delegate, lungo le banchine dei canali, lungo i condotti consorziali e lungo le fasce di pertinenza;
  8. scaricare acque di qualsiasi natura nei canali consorziali, se non espressamente autorizzati.

Art. 36

I responsabili di danneggiamento delle opere consorziali verranno segnalati all’Autorità Giudiziaria e saranno obbligati al risarcimento delle spese di riparazione e degli eventuali danni derivanti a terzi.

Art. 37

I consorziati sono ritenuti responsabili della buona conservazione degli idranti e dei relativi pozzetti di contenimento, delle bocche di consegna e di tutti gli altri accessori o manufatti ubicati nel proprio fondo.
Eventuali danni dovuti, in particolare, ad urti di macchine operatrici agricole, saranno direttamente addebitati al consorziato che li ha provocati.

Art. 38

Eventuali canali privati o condotte interrate private dovranno essere mantenute ed espurgate dal consorziato/utente interessato.

Art. 39

E’ vietato attingere abusivamente acqua da canali o da condotte consorziali o praticare l’irrigazione senza il dovuto consenso dell’Amministrazione Consortile. Dovranno essere osservate, oltre alle norme statutarie, il presente Regolamento e altre disposizioni che l’Amministrazione stessa si riserva di emanare.

Art. 40

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il Consorzio si riserva di non concedere l’acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare specifici atti formali, in caso di canali e/o terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione ovvero per qualsiasi altra ragione che possa essere causa di consumo ingiustificato ed eccessivo di acqua.

Art. 41

Gli attingimenti mediante appostamenti mobili, siano essi sifoni, pompe o altri sistemi potranno avvenire solo se preventivamente autorizzati dal personale consortile. I prelievi d’acqua dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti consorziali e posizionati in modo tale da consentire l’accesso ai manufatti e agli argini dei canali.

Art. 42

E’ proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità dei manufatti consorziali e delle relative apparecchiature, insistenti su aree di proprietà del Consorzio o soltanto asservite ai medesimi. Resta perciò espressamente vietata:

  1. l’esecuzione di lavori che danneggino le infrastrutture consortili e/o di opere e azioni che comportino un impedimento al flusso delle acque e/o un innalzamento delle quote idrometriche;
  2. la collocazione di piante che in qualsiasi modo possono recare danno agli impianti;
  3. la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione delle acque;
  4. il mancato rispetto, comunque, delle norme sanitarie ed idrauliche in proposito.

Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete per fatto, colpa  o dolo dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma di legge.
Il consorziato ha l’obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento che possa recare danno alla migliore ufficiosità della rete medesima.

Art. 43

Il consorziato utente è tenuto:

  1. ad seguire le disposizioni impartite dal Consorzio per la sistemazione ed adattamento dei canali e terreni irrigui. In caso di recidiva o di persistente rifiuto, il Consorzio potrà eseguire le opere necessarie, ponendo le spese a carico dell’utente;
  2. ad osservare le disposizioni del personale consortile relative alla condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque con divieto di impedirne o ritardarne l’esecuzione conseguente;
  3. a non alterare in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo o titolo, gli edifici, gli alvei, le sponde dei canali principali, secondari, di scarico ed in genere ogni altra opera afferente direttamente o indirettamente l’irrigazione e lo scolo e a non manomettere le paratoie di regolazione;
  4. a non sottrarre o derivare, a profitto proprio o di altri, acque vive o di scarico defluenti lungo i canali consorziali o le canalette adacquatrici;
  5. a non operare o a non favorire in qualsiasi modo la dispersione o la deviazione d’acqua a danno del Consorzio o degli utenti;
  6. a non violare in qualunque modo le disposizioni  del presente Regolamento.

In ogni caso, qualsiasi atto doloso o colposo commesso dal consorziato o dall’utente che cagioni danno al Consorzio stesso od a terzi, avrà come conseguenza il risarcimento del danno arrecato.
Tale norma si applica anche in caso di sottrazione od emungimento d’acqua.
In caso di azione penale, il Consorzio potrà costituirsi parte civile, qualora non sia stato risarcito dei danni.

Art. 44

Nei comprensori irrigati per aspersione è fatto divieto assoluto:

  1. di utilizzare l’acqua fuori dell’orario di propria competenza, salvo espressa autorizzazione;
  2. di impiegare irrigatori, che per caratteristiche di portata o numero, eroghino una portata superiore a quella di competenza;
  3. di alterare in ogni modo gli irrigatori;
  4. di rilancio d’acqua con apparecchiature aventi portata e pressioni superiori a quelle di competenza;
  5. di utilizzare comunque l’acqua a scorrimento;
  6. di utilizzare l’acqua per scopi diversi da quello irriguo, salvo espressa autorizzazione;
  7. di utilizzare ali piovane fuori dall’ambito territoriale del comprensorio di competenza;
  8. di negare il passaggio dell’ala piovana e dei relativi operatori attraverso il proprio fondo, a favore di utenti che non abbiano idranti di presa nel loro fondo o quando questi siano eccessivamente lontani rispetto al terreno da servire;
  9. di impiegare il materiale mobile di proprietà del Consorzio senza l’osservanza delle comuni regole di ordinaria diligenza atte ad una buona conservazione del materiale stesso.

Gli atti e i fatti vietati sono considerati atti e fatti che turbano la disciplina, l’ordine ed i diritti degli altri consorziati e, sotto questo profilo, i responsabili sono passibili del pagamento di un rimborso spese definito dalla Deputazione Amministrativa per oneri di vigilanza ed accertamento.
Ogni consorziato/utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo, a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi famigliari o da terzi comunque da lui dipendenti o aventi con lui rapporti inerenti al fondo.
Nei casi in cui l’infrazione possa essere configurata quale reato di furto d’acqua, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, inondazione, il responsabile potrà essere denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Art. 45

I responsabili delle infrazioni di seguito riassunte:

Comprensori irrigati a scorrimento:

  1. inosservanza del turno irriguo;
  2. aratura argini dei canali e viabilità che comprometta l’esercizio irriguo;

Comprensori irrigati a pioggia:

  1. inosservanza del turno irriguo;
  2. irrigazione con portata e pressioni superiori a quelle di competenza (boccagli, numero di irrigatori, rilancio);
  3. irrigazione con prelievo a scorrimento dalla rete pluvirrigua;
  4. aratura delle strade che comprometta l’esercizio irriguo;

sono passibili del pagamento di un rimborso spese definito dalla Deputazione Amministrativa per oneri di vigilanza ed accertamento.
Nei casi in cui l’infrazione possa essere configurata quale reato di furto d’acqua, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, inondazioni, ecc., il responsabile potrà essere denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Art. 46

Il consorziato/utente sarà responsabile di ogni danno arrecato al Consorzio, ai consorziati o a terzi, per la mancata osservanza del presente Regolamento o comunque delle disposizioni impartite dal personale consortile.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Codice Civile, quelle del Regio Decreto 8 Maggio 1904 n° 368, del R.D. 25 Luglio 1904 n° 523, sulla bonifica integrale di cui al Regio Decreto 13 Febbraio 1933 n°215 e tutte le altre disposizioni, leggi e regolamenti in quanto applicabili. 

Art. 47

Il presente regolamento è stato elaborato secondo le disposizioni emanate dagli Organi nazionali preposti alla gestione della crisi idrica.

Il presente regolamento ha immediata attuazione e viene affisso all’albo e pubblicato sul sito consorziali. Il personale del Consorzio è a disposizione degli utenti per eventuali chiarimenti.

 
     
     
     

 

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